Modulo regionale: Comunicazione di svolgimento manifestazione;
Link "Normativa e Modulistica" Regione Lombardia
Si definiscono “manifestazioni fieristiche” le attività commerciali svolte in via ordinaria (in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale), volte alla presentazione, alla promozione o alla commercializzazione di beni e servizi, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, destinate a visitatori generici o ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti.
Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:
1) "fiere generali", senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
2) "fiere specializzate", limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
3) "mostre mercato", limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti.
Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.
• Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere (artt. 120 – 132)";
• Regolamento regionale 12 aprile 2003 "Attuazione della l.r. 10.12.2002, n. 30 Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo"
L'attività fieristica è libera. Chiunque può organizzare una manifestazione fieristica in luoghi che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme sopra richiamate.
In base alla normativa in materia di manifestazioni fieristiche, si definiscono "organizzatori di manifestazioni", i soggetti pubblici o privati, che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche.
I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere manifestazioni fieristiche devono darne comunicazione al Comune ove intendono svolgere l’evento, almeno 60 giorni prima della data d'effettuazione dell'iniziativa, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica regionale che dovrà essere regolarmente compilata e inviata telematicamente attraverso il portale MUTA (o altra analoga piattaforma informatica).
La comunicazione va presentata:
- alla Regione se si tratta di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali;
- al Comune nel caso di manifestazioni fieristiche locali.
Decorsi 60 giorni dalla comunicazione, senza il diniego da parte dello Sportello Unico Attività Produttive, la manifestazione può essere regolarmente effettuata. La comunicazione alla Regione può avvenire in qualunque momento nel corso dell'anno.
Il modello regionale deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse. É necessario allegare copia del programma della manifestazione, con particolare riferimento agli scopi dell'iniziativa, convegni seminari ed altri eventi collaterali.
Qualora la manifestazione fieristica non si svolga all’interno di un quartiere fieristico idoneo, per lo svolgimento della stessa si renda necessaria anche l’autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
Pertanto andrà compilata anche la sezione del modulo relativa a tale richiesta indicando le vie e le piazze che si intendono occupare, la durata e le modalità di occupazione nonchè altre particolari necessità (ad es. spostamento operatori commerciali, permessi di transito veicoli, richiesta deroga rumori, ecc.).
Ai sensi dell'art.130 della L.R. 6/2010, in caso di mancata o tardiva comunicazione da parte degli organizzatori della manifestazione fieristica l'autorità competente dispone una sanzione amministrativa pecuniaria fino a ventimila euro. Nel caso di recidiva la sanzione è aumentata a centomila euro. La Regione dispone inoltre l'esclusione della manifestazione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo compreso da due a cinque anni.
Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:
a) le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;
b) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, purché non superino i mille metri quadrati di superficie netta;
c) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche.
L’inizio di tale attività non è da comunicare al registro imprese della C.C.I.A.A.